Statuto
Associazione Edoardo Benvenuto
Art.1 (Costituzione). In data 8 giugno 1999, su iniziativa dei Signori Aita Danila, Aita Giovanna, Becchi Antonio, Benvenuto Giovanni, Corradi Massimo, Foce Federico, Pedemonte Orìetta, Torsello Paolo è costituita l’ “Associazione Edoardo Benvenuto per la ricerca sulla Scienza e l’Arte del Costruire nel loro sviluppo storico”.
La sede sociale è in Genova, Corso Firenze 26/3.
L’ “Associazione Edoardo Benvenuto” è un’associazione senza scopo di lucro, apartitica, apolitica e con durata illimitata nel tempo; è un organismo gestito autonomamente e democraticamente attraverso organi eletti dai soci ed è regolata dal presente Statuto.
Art.2 (Finalità). L’ “Associazione Edoardo Benvenuto” si propone la promozione della ricerca scientifica nell’ambito della scienza e dell’arte del costruire attraverso le seguenti attività: organizzazione di corsi, conferenze, seminari, giornate di studio, convegni nazionali ed internazionali nel citato ambito di studi; promozione di iniziative editoriali tra le quali la pubblicazione di un bollettino, di atti di convegni, di studi e ricerche; collaborazione ad iniziative aventi fini analoghi a quelli dell’Associazione, e comunque, qualsivoglia iniziativa utile per il conseguimento e la valorizzazione degli obiettivi propri dell’Associazione.
Art.3 (Patrimonio e risorse economiche). Il patrimonio sociale è costituito da: beni mobili o immobili che pervengano all’Associazione a qualsiasi titolo; donazioni, lasciti e successioni regolarmente accettate; elargizioni e/o contributi da parte di enti pubblici, privati, persone fisiche; dall’eventuale Fondo Sociale; dalle sornme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate; dagli avanzi di gestione.
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività dalle seguenti entrate: quote sociali versate annualmente dai soci; eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assembica, che ne determina l’ammontare; corrispettivi specifici richiesti agli associati per le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali; introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività e redditi del suo patrimonio; elargizioni liberali in denaro, contributi, donazioni e lasciti; rimborsi; eventuali proventi delle attività marginali di carattere commerciale e produttivo; in generale qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibile con le norme contenute nel presente Statuto.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi,riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano irnposte dalla legge.
In nessun caso, né in caso di morte, estinzione, recesso e di esclusione dell’associato dall’Assocìazione stessa, può farsi luogo alla ripetizione di quanto già versato.
Art.4 (Soci). L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. I soci possono essere persone fisiche, giuridiche ed enti non riconosciuti che accettino le norme previste dal presente Statuto.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
I soci si dividono nelle seguenti categorie: Soci Fondatori: coloro per volontà dei quali la presente Associazione si costituisce.
Soci Onorari: coloro che, per meriti particolari e/o notevoli vantaggi portati all’Associazione vengano dichiarati tali dall’Assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento delle quote annuali;
Soci Ordinari: coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza e che siano in regola con il pagamento delle quote annue stabilite dal Consiglio ed approvate dall’Assemblea;
Soci sostenitori: coloro che effettuano versamenti all’Associazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo;
Centri Associati: persone giuridiche ed enti non riconosciuti aventi atto costitutivo o statuto coerente con lo scopo di cui all’articolo 2 qualora sia accolta la loro formale richiesta di associarsi.
Art.5 (Ammissione dei soci). Le persone fisiche, giuridiche e gli enti non riconosciuti che abbiano interesse a diventare soci dell’Associazione devono presentare domanda di iscrizione, formulata sul modulo che rilascia il Consiglio Direttivo, debitamente firmata dal richiedente come incondizionata adesione al presente Statuto ed al Regolamento interno. Per i minorenni occorre altresì la firma di un genitore o di chi ne fa le veci, quale approvazione esplicitamente data, allo scopo di esonerare l’associazione da ogni responsabilità morale o materiale, e quale garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti dal socio ammittendo.
La proposta di ammissione deve essere avanzata da due soci, i quali sono moralmente responsabili dell’onestà e moralità del nuovo iscritto e possono essere invitati dal Consiglio Direttivo a fornire informazioni in merito.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che la stessa è stata respinta.
In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di tale diniego.
Con il versamento della quota di ammissione e/o della quota annuale, in seguito all’avvenuta accettazione della domanda da parte del Consiglio, si acquisisce la qualifica di Socio. Spetta al Consiglio Direttivo rilasciare la tessera
al nuovo iscritto.
Le quote sono stabilite dal Consiglio Direttivo ed approvate dall’Assemblea, non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggette a rivalutazione.
Quote diverse, anche solo simboliche, possono essere previste per i soci residenti all’estero.
Art.6 (Recesso del socio). Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa.
Tale recesso ha efficacia dall’inizio del primo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
Art.7 (Esclusione del socio). In presenza di gravi motivi chiunque partecipi all’Associazione può essere escluso con deliberazione dei Consiglio Direttivo approvata da almeno i 2/3 dei suoi membri . Si considerano gravi motivi, tra gli altri: il mancato pagamento della quota annuale senza giustificato motivo (morosità); il compimento da parte dei socio di azioni ritenute disonorevoli; l’assunzione da parte del socio di un comportamento che ostacoli il buon andamento dell’Associazione contaminandone il prestigio; l’inosservanza dello Statuto o del Regolamento Interno.
L’esclusione ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione. La notifica del provvedimento di esclusione dovrà essere comunicata con rnezzi idonei. L’escluso può ricorrere per iscritto entro trenta giorni al Collegio dei Provibiri.
In tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
Art.8 (Diritti dei soci). Tutti i soci usufruiscono dei seguenti diritti: prendere parte alle manifestazioni e alle attività sociali, usare il materiale sociale secondo le norme statutarie o contenute nel Regolamento in vigore; partecipare alle Assemblee Sociali con voto deliberativo (per i soli maggiorenni); far parte degli Organi dell’Associazione purché non abbiano rapporti di lavoro subordinato con l’Associazione stessa e non siano dirigenti di altre associazioni aventi le medesime caratteristiche; godere di tutti i vantaggi concessi ai componenti dell’Associazione.
Art.9 (Obblighi dei soci). Tutti i soci hanno l’obbligo di: osservare lo Statuto e il Regolamento interno, le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; cooperare al maggior sviluppo dell’Associazione; usare il materiale sociale con cura e raziocinio; concorrere con l’aumento delle quote associative ad eventuale copertura di passività di esercizio.
Art.10 (Contabilità). L’anno finanziario e sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Gli stessi devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro la fine dei mese di giugno. Essi devono essere depositati Presso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni precedenti a quello nel quale è fissata l’Assemblea che li dovrà approvare, per poter essere consultati da ogni associato.
Art.11 (Organi sociali). Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Collegio Sindacale; il Collegio dei Probiviri.
Art.12 (L’Assemblea). L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto e di sovranità, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione.
L’Assemblea è composta da tutti i soci, ognuno dei quali, se maggiorenne, ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Collegio Direttivo, dal Collegio Sindacate o da almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto.
I compiti dell’Assemblea ordinaria sono: eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri; approvare il bilancio preventivo e consuntivo; approvare il regolamento interno; discutere e deliberare sull’andamento dell’Associazione; determinare le direttive da seguire per il funzionamento e per la trattazione dei problemi di carattere generale inerenti l’associazione; stabilire la data per le elezioni dei Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e dei Probiviri; deliberare in merito ad ogni altro oggetto all’ordine del giorno compreso nello scopo dell’Associazione.
L’Assemblea straordinaria delibera: sulle modifiche allo Statuto; sulle modifiche dei Regolamento Interno; sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge, per il suo funzionamento, un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale della riunione assembleare.
Art.13. L’Assemblea convocata, tanto ordinariamente che straordinariamente con le modalità ed i termini prescritti nei precedenti articoli, è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei Soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, a distanza di
almeno 24 ore dalla prima convocazione, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deleghe non sono ammesse, Della sintesi del verbale delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, nelle forme e nei modi più idonei.
Art.14 (Consiglio Direttivo). Il Consiglio Direttivo rappresenta l’organo esecutivo dell’Associazione, è composto da cinque membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per due anni e può essere rieletto con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti, con la stessa maggioranza può essere revocato.
Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti i soci in regola con le quote sociali ed entrano a farne parte i candidati che, in sede di votazione, hanno ricevuto il maggior numero di preferenze.
La carica di Consigliere è incompatibile con altre cariche elettive nell’ambito dell’Associazione.
In caso di dimissioni o cessazioni per qualsiasi motivo di uno o due Consiglieri, essi vengono sostituiti con il primo dei non eletti, nel caso invece risultassero dimissionari contemporaneamente 3 membri, il Consiglio Direttivo convocherà l’Assemblea Generale per procedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Art.15 (Funzionamento e poteri del Consiglio Direttivo).
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni trimestre o comunque ogni qualvolta l’interesse sociale lo esiga; viene convocato straordinariamente quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni si prendono a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Di tutte le delibere dei Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale. I verbali, firmati dal Presidente e dal Segretario, dovranno essere trascritti su apposito libro.
Il Consiglio Direttivo ha i poteri più estesi per amministrare il patrimonio dell’Associazione e fare o autorizzare tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli demandati all’Assemblea ai sensi dell’art. 12 dei presente statuto.
Il Consiglio può demandare ad uno o più dei suoi membri o a qualsiasi altra persona, anche estranea all’Associazione, l’incarico di espletare uno o più negozi determinati, rilasciando regolari procure.
Il Consiglio Direttivo deve inoltre: predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione; elaborare il bilancio preventivo e consuntivo; proporre gli importi delle quote annuali per le varie categorie di soci che l’Assemblea dovrà approvare; provvedere affinché tutti i Soci adempiano alle prescrizioni del presente Statuto e del Regolamento Interno; stabilire il giorno di riunione dell’Assemblea e l’ordine degli argomenti da discutere; esaminare le nuove domande di iscrizione.
Nella prima seduta il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, l’Amministratore.
Art.16 (Presidente e Vicepresidente). Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione, presiede alle riunioni dell’assemblea sino a quando questa elegge il proprio Presidente, sorveglia e regola l’andamento amministrativo, firma i bilanci e i mandati di pagamento, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ha potere di firma in tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione, può aprire, operare e chiudere conti correnti bancari e postali a nome e per conto dell’Associazione.
Per la sua elezione il Presidente deve raccogliere la maggioranza dei voti. Qualora nel primo scrutinio nessuno riesca a raggiungere il quorum, si procede ad una ulteriore votazione di ballottaggio fra i due Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di preferenze.
Il Vicepresidente ha il compito di sostituire il Presidente in ogni sua funzione, in caso di assenza o emergenza.
Art.17 (il Segretario). Il Segretario osserva le formalità prescritte per l’ammissione dei soci, vigila sulle regolarità medesime, aggiorna il libro soci, disbriga la corrispondenza dell’Associazione, redige i verbali delle riunioni consiliari, pubblicizza con mezzi opportuni le convocazioni per le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura le esazioni delle quote rilasciandone quietanza.
Art.18 (L’Amministratore). L’Amministratore è responsabile della Cassa Sociale, cura la regolare tenuta dei libri contabili dell’Associazione, gli è devoluta la compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi che comprenderanno lo stato patrimoniale ed il movimento delle entrate e delle spese annuali. Per detti compiti, ove le ritenga necessario, può richiedere l’aiuto di un Socio o di un Contabile la cui nomina deve essere approvata dal Consiglio Direttivo. I bilanci consuntivi dovranno essere presentati dall’Amministratore al Collegio Sindacale, unicamente ai documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea Generale.
Il Collegio Sindacale, per iscritto, riferirà al Consiglio in merito ai bilanci stessi.
L’Amministratore inoltre presenta ad ogni riunione di Consiglio Direttivo l’elenco dei soci morosi, qualora ve ne fossero, per le eventuali sanzioni disciplinari a loro carico.
Art.19 (Collegio Sindacale). Il Collegio Sindacale è l’organismo di controllo sulla gestione dell’Associazione. Esso deve vigilare sull’osservanza delle norme statutarie, amministrative e del regolamento dell’Associazione eseguendo le verifiche di cassa e contabili almeno ogni tre mesi facendo seguire ad ogni verifica apposito verbale, di cui va rimessa copia al Consiglio Direttivo, nonché procedere alla verifica dei bilancio consuntivo riferendone all’Assemblea mediante relazione scritta. Ai Sindaci spetta anche il controllo delle votazioni di Assemblea.
Il Collegio Sindacale può assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, può richiedere in ogni momento al Presidente e/o ai singoli Consiglieri, notizie sull’andamento delle operazioni sociali e su eventuali altre particolari questioni.
Esso è composto da tre membri effettivi più due supplenti, eletti fra i soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; resta in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili. I Sindaci effettivi, nella loro prima riunione, eleggono il loro Presidente.
Art.20 (Collegio dei Probiviri). Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti tra i soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; resta in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.
I Probiviri, nella loro prima riunione, eleggono il loro Presidente.
Al Collegio dei Probiviri viene riferita ogni eventuale divergenza insorta tra il Consiglio Direttivo e i soci sulla interpretazione ed applicazione delle clausole del presente Statuto, dei Regolamento e delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo.
Il socio può ricorrere ad esso per i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo contro la propria persona entro trenta giorni dal provvedimento.
I Probiviri giudicano, senza formalità di procedura, quali amichevoli compositori, e con le più ampie facoltà di istruttoria e di indagine, entro e non oltre novanta giorni dal ricorso.
Notificano l’esito delle loro deliberazioni al Consiglio Direttivo per l’attuazione dei provvedimenti.
Art.21 (Scioglimento dell’Associazione). La durata dell’ “Associazione Edoardo Benvenuto” è illimitata nel tempo.
L’assemblea straordinaria, appositamente convocata, può comunque disporre lo scioglimento dell’Associazione; tale decisione deve avere l’approvazione di almeno 3/4 dei soci in regola col pagamento della quota annuale.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell’Ente dovrà essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3 c. 190 L. 23/12/96 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.22 (Legge applicabile). Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle nonne in materia di enti contenuto nel Libro 1 dei Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V dei Codice Civile.
